Due sanzioni per eccesso di velocità sono state annullate dal Tribunale di Ravenna dopo il ricorso presentato dagli automobilisti. Al centro dei procedimenti c’è la distinzione tra un dispositivo di rilevazione approvato e uno omologato: secondo l’orientamento richiamato dalla Cassazione, per accertare validamente una violazione dei limiti non è sufficiente la sola approvazione dell’apparecchio.
Le due sentenze sono state depositate il 16 settembre e riguardano verbali elevati nel 2025 con un Velocar. In entrambi i casi il procedimento si è concluso con l’annullamento della multa, anche se i percorsi giudiziari sono stati differenti.
Il primo ricorso
Il primo verbale era stato notificato il 20 aprile 2025. In precedenza il Giudice di Pace aveva accolto le ragioni dell’automobilista, ritenendo non dimostrata l’omologazione del dispositivo e annullando la sanzione. L’amministrazione aveva impugnato la decisione, sostenendo anche la sostanziale equivalenza tra approvazione e omologazione.
Il Tribunale di Ravenna ha però confermato l’annullamento. Nella sentenza viene ribadito che si tratta di procedimenti distinti e che l’approvazione non può sostituire l’omologazione richiesta dal Codice della strada. Nel caso esaminato, inoltre, l’amministrazione non aveva prodotto la prova dell’avvenuta omologazione del Velocar.
La seconda sanzione
Il secondo procedimento riguardava una multa elevata il 18 luglio 2025. In questo caso il Giudice di Pace di Lugo aveva inizialmente respinto il ricorso dell’automobilista. Pur considerando la giurisprudenza sull’omologazione, il giudice aveva ritenuto sufficiente la verifica periodica del funzionamento dell’apparecchio, effettuata meno di un anno prima dell’infrazione.
Il Tribunale ha ribaltato quella decisione, chiarendo che la taratura serve a controllare il corretto funzionamento dello strumento, ma non può sostituire l’omologazione. Anche il secondo verbale è stato quindi annullato.
Le sentenze richiamano infine il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2026. Il provvedimento, intervenuto sulla materia, è stato ritenuto irrilevante nei due procedimenti perché i verbali contestati risalgono al 2025. Il giudice lo ha considerato inapplicabile ai casi esaminati, non potendo operare retroattivamente.
Le decisioni riguardano dunque il contenzioso precedente alla nuova disciplina. Per gli accertamenti successivi al decreto, la validità delle sanzioni e il ruolo dell’omologazione dovranno essere valutati sulla base delle regole introdotte dal provvedimento ministeriale.